IL TRIBUNALE Ha pronunziato, la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 2822 del ruolo generale per l'anno 1991, promossa dal Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro in carica, rapp.to e difeso per legge dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, e' legalmente domiciliato, appellante contro Ruiu Pietro Carmelo, rapp.to e difeso per procura speciale a margine della memoria di costituzione in appello dagli avv.ti Mario Lai e Carlo Massacci nel cui studio in Cagliari e' elettivamente domiciliato, appellato. Letti gli atti del procedimento distinto dal n. 2822 del r.g. dell'anno 1991 premesso che con ricorso 3 novembre 1988 al pretore di Nuoro in funzione di giudice del lavoro Ruiu Pietro Carmelo, detenuto presso la casa circondariale della stessa citta', ha chiesto la condanna del Ministero di grazia e giustizia a restituirgli le somme corrispondenti alla trattenuta di 3/10 operata dall'amministrazione ex art. 23, legge 26 luglio 1975, n. 354, sulle mercedi erogategli dal 1984 al 1986 per il lavoro prestato come assistente di sanita' presso la stessa casa circondariale, assumendo che tale trattenuta doveva considerarsi illegittima; che il pretore di Nuoro, giudice del lavoro, ha accolto la domanda del Ruiu con sentenza 26 settembre, 6 dicembre 1990, condannando il Ministero convenuto a corrispondere all'attore la somma di L. 7.652.284; che contro tale decisione ha proposto appello il Ministero di grazia e giustizia chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed osservando che la trattenuta de quo era stata operata in attuazione del precetto contenuto nell'art. 23 legge n. 354/1975, e fino all'abrogazione di tale norma ad opera della legge 10 ottobre 1986, n. 663; O S S E R V A La riduzione di 3/10 operata dall'amministrazione carceraria fino al 1986 sulla mercede erogata al Ruiu per il lavoro svolto presso la cassa circondariale di Nuoro nella quale egli si trovava ristretto essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato, era prevista dall'art. 23 della legge n. 354/1975 e rappresenta la diretta e corretta applicazioine di tale norma, abrogata con efficacia ex nunc dalla legge n. 663/1986. Pare tuttavia al collegio che in ordine a tale norma debba essere sollevata d'ufficio una questione di legittimita' costituzionale - nei termini che verranno appresso specificati - questione che appare rilevante nel presente procedimento in cui il Ruiu pretende la restituzione delle somme trattenute sulla mercede erogatagli dal Ministero di grazia e giustizia in un periodo (1984-1985) in cui la disposizione in esame era ancora vigente e pienamente operante, non avendo la sua abrogazione ad opera dell'art. 29 della legge n. 663/1986 spiegato effetti per il periodo anteriore. Sotto tale profilo non pare che osti alla pronunzia della presente ordinanza la sentenza 13 dicembre 1988, n. 1087, della Corte costituzionale, la quale non ha esaminato la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione al citato art. 23, dal pretore di Roma con ordinanza 20 ottobre 1986, rimettendo gli atti allo stesso giudice per il riesame della questione alla luce della intervenuta abrogazione ad opera della legge n. 663/1986 della norma censurata. Appare invero non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della norma in esame rispetto agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione. L'art. 23 prevedeva infatti, nella sostanza, una forma di prelievo coattivo destinato inizialmente alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto e, dopo la soppressione di detto ente ad opera della legge n. 641/1978, alle regioni e agli enti locali per il soddisfacimento, nella misura del 16% di tali entrate, degli stessi scopi che erano propri della cassa, e nella restante quota per finanziare le funzioni amministrative dei medesimi enti pubblici. La trattenuta in parola, pertanto, rivestiva almeno dal 1976 in poi natura impositiva, diretta al finanziamento della spesa pubblica, e sotto questo profilo non pare conforme ai principi costituzionali in materia (art. 53, primo comma, della Costituzione) che impongono per un verso che l'imposta sia determinata in base alla capacita' contributiva di ciascuno, cio' che nella specie non sembra sussistere imponendosi a ciascun detenuto lavoratore un identico tributo, comunque, d'altronde appare altresi' violato il principio dell'uguale trattamento impositivo, non ravvisandosi alcuna ratio che consenta di discriminare legittimamente detenuti lavoratori rispetto agli altri cittadini, prevedendosi solo per i primi una forma di concorso aggiuntiva alla spesa pubblica, non prevista per i secondi.